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PREFERENZE
Sullo scopo del vincolo autostradale e se ai fini dell'attualizzazione dello stesso sia necessario che venga posta “la prima pietra” della futura autostrada.
SENTENZA N. 773
Questo Consiglio ha affermato che “In ordine alla natura del vincolo autostradale lo stesso è di carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, poiché esso non può essere inteso restrittivamente allo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare un’area contigua all’arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall’ente proprietario o gestore per l’esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli di ampliamento, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Trattandosi di vincolo assoluto permanente, non occorre alcuna particolare motivazione che si faccia carico della situazione in concreto. In tale ipotesi è sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza dalla strada, atteso che l’atto di diniego si prefigura come un atto vincolato” (C.G.A.R.S., Sezioni Riunite parere n. 4/2020).
Il vincolo sussisteva perché la costruzione dell’autostrada era concretamente prevista e programmata.
Per attualizzare il vincolo non è richiesto che venga posta “la prima pietra” della futura autostrada essendo sufficiente, come prevede testualmente l’art. 9 della l. n. 729/1961 che l’opera pubblica sia prevista in progetti approvati.